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Guida ICI 2010A partire dall’anno d’imposta 2008 è prevista per legge l’esenzione dall’ICI delle unità adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale dal vigente regolamento ICI. |
DENUNCIA DI VARIAZIONE ICI
A decorrere dal 1 gennaio 2007 non vi è più l’obbligo di presentazione della denuncia ICI TRANNE NEI CASI in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali l’Ufficio Tributi non ha possibilità di reperire i dati telematicamente da altri enti (Agenzia del Territorio, Conservatoria dei Registri Immobiliari) come, a titolo esemplificativo nel caso di: valore di aree fabbricabili, immobili inagibili, immobili di categ. D con valori determinati dalle scritture contabili, fabbricati rurali che hanno perso il requisito, immobili che hanno perso il requisito di abitazione principale e viceversa, riduzioni di imposta, concessione in comodato gratuito ec..
Casi particolari di estensione delle agevolazioni
previste per l’abitazione principale (Art. 3 Regolamento Comunale ICI)
In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento; unità immobiliare appartenente a cooperativa a proprietà indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall’ A.T.E.R.; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta, sono equiparate all’abitazione principale come intesa dall’ art.8,comma 2, del D. Lgs. 504/92 se non diversamente disposto dal Consiglio Comunale:
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in un Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l’abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea diretta che la occupano quale loro abitazione principale;
c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’ UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla data stessa in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
Le agevolazioni di cui sopra, vengono riconosciute unicamente se dichiarate dal contribuente in sede di dichiarazione annuale ICI relativa all’anno in cui la condizione si è verificata. Alla dichiarazione stessa deve essere allegata la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di diritto o di fatto richieste per fruire delle agevolazioni, oppure autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
DISCIPLINA DELLE PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE(Art. 3bis Regolamento Com.le ICI)
Ai sensi dell’art. 59, comma 1 lettera d) del D. Lgs 446/1997, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti ecc. che costituiscono pertinenze dell’abitazione principale usufruiscono dell’aliquota agevolata prevista per la stessa. Sono considerate pertinenze, così come definite dall’art. 817 del Codice Civile, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell’abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso all’abitazione siano asservite più pertinenze, il beneficio si applica ad un’unica unità immobiliare. Costituisce condizione indispensabile per usufruire dell’agevolazione il fatto che il proprietario o il titolare di diritto reale sull’abitazione sia anche proprietario o titolare dello stesso diritto sull’unità pertinenziale.
Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D. Lgs 504/92, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.
Alla pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale. Non possono usufruire di questo beneficio le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale ai sensi del comma 1 lettere a-b-c dell’art. 3 del Regolamento sull’ I.C.I. (ad es. le abitazioni date in uso gratuito ad un familiare ecc..)
AGEVOLAZIONI INTERVENTI RECUPERO FACCIATE FABBRICATI CENTRO STORICO(Art. 15 Reg. ICI)
Ai sensi dell’art 1, comma 5 della Legge 449/1997 il Comune può fissare un’aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille o esenzioni integrali, anche modulate temporalmente, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero delle facciate di fabbricati ubicati nel centro storico, così come previsto nell’apposito “Regolamento per gli interventi straordinari per il recupero delle facciate e dell’arredo urbano”
Per l’anno 2010 sono state confermate le aliquote e le detrazioni comunali previste per lo scorso anno:
- aliquota ridotta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 5%° - detrazione € 118,79 -
detrazione per nuclei fam.ri con invalido 100% ( ai sensi art. 3 ter Reg. ICI) anzichè € 118,79
€ 170,44;
- aliquota ordinaria 7%°
Il versamento va effettuato sul nuovo c/c 88645429 EQUITALIA CERIT SPA MONTESCUDAIO – PI - ICI, con le seguenti modalità:
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune al n. 0586/651611-651641 - fax 0586/651660 – e-mail tributi@comune.montescudaio.pi.it
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