Sei in: home >> TRIBUTI >> IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012
- Di stabilire le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012 come segue:
1) 0,40 per cento per abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma7, del D.L. 201/2011. Detta aliquota si applica anche alle seguenti fattispecie:
- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani iscritti A.I.R.E., non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.
Dall' imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.
La suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. A dette unità immobiliari si applica l'aliquota ordinaria di cui al punto 2).
2) 1,00 per cento - aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011.
Si applica a tutte le fattispecie diverse da quelle di cui al punto 1, ed escluse le fattispecie riportate nei successivi punti 3), 4) e 5).
3) 0,50 per cento:
- per le unità immobiliari ad uso abitativo di cui alle categorie catastali da A1 ad A9 e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica;
4) 0,70 per cento:
- per le unità immobiliari ad uso abitativo di cui alle categorie catastali da A1 ad A9 e relative pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratti regolarmente registrati, a condizione che il conduttore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica;
5) 0,10 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011;
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