Sei in: home >> TRIBUTI >> ESENZIONI E RIDUZIONI T.A.R.S.U. 2012
ULTERIORI ESENZIONI E RIDUZIONI TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
1. In attuazione dell’art. 67 del D. Lvo 507/93 sono applicabili le seguenti riduzioni della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani:
a) Nella misura del 50% a favore dei cittadini pensionati, ultrasessantacinquenni, singoli con reddito complessivo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata (modello unico, 730, cud), non superiore ad euro 12.000 (dodicimila),e dei nuclei familiari composti da due cittadini pensionati, ultrasessantacinquenni con reddito familiare imponibile complessivo, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata (modello unico, 730, cud) , non superiore ad euro 15.000 (quindicimila), che non siano proprietari di terreni agricoli ed in possesso, su tutto il territorio nazionale, di un unico fabbricato adibito ad abitazione principale comprese le relative pertinenze, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda.
b) Nella misura del 30% a favore dei nuclei familiari, composti da 5 o più cittadini, in cui siano presenti 3 o più bambini in età scolare, ed in possesso dei seguenti requisiti:
1)proprietà di un'unica unità immobiliare su tutto il territorio nazionale, utilizzata quale abitazione principale, comprese le relative pertinenze;
2) un reddito familiare imponibile complessivo non superiore ad euro 18.000 (diciottomila).
2. In attuazione dell’art. 67 del D. Lvo 507/93 sono esentati dal pagamento della tassa i seguenti soggetti:
a) I soggetti passivi nel cui nucleo familiare, composto al massimo da due cittadini, pensionati, ultrasessantacinquenni, è presente un portatore di handicap invalido al 100%, riconosciuto tale alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda.
3. Al fine di ottenere la riduzione o l’esenzione i contribuenti aventi diritto devono presentare istanza su appositi modelli forniti dal Comune entro il termine del 30 maggio. L’agevolazione avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui viene presentata la domanda e sarà valida solo per quell’anno, con l’eccezione dei soggetti individuati al comma 2 lettera a) per i quali l’istanza deve essere presentata solo una volta.
Portale Web e Content Management System realizzati da
SPAD srl
| Openpage CMS